CONTRATTO DI SOSTITUZIONE LAVORATORI

CONTRATTO DI SOSTITUZIONE LAVORATORI
Ai datori di lavoro con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato (anche tramite agenzia) in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale, è concesso uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di dodici mesi.
Gli incentivi contributivi spettano all’azienda fino al compimento di un anno di età del figlio del dipendente in astensione, oppure per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione di lavoro, l'impresa utilizzatrice recupera dall’Agenzia per il lavoro le somme corrispondenti allo sgravio che quest'ultima ha ottenuto. Se la sostituzione avviene tramite somministrazione, il contatto ha la possibilità di essere attivato un mese prima che la lavoratrice vada in maternità e di cessare un mese dopo il rientro, per rendere possibile l’affiancamento.
Per beneficiare della riduzione, le aziende interessate devono attestare con autocertificazione che l'assunzione a termine del lavoratore è effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione e che i dipendenti sono meno di 20.
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